11 lug 2017 Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo contrattuale del Settore Gas-Acqua avvenuto lo scorso 18/5/2017, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.
Le Parti concordano che l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2016-2018 risulta costituito dalle seguenti tre componenti:
– Incremento dei minimi
– Welfare contrattuale
– Premio di risultato/produttività
Incremento dei minimi
In relazione a quanto previsto per il triennio 2016-2018 dall’ISTAT con riferimento all’indice IPCA (2,72%), le Parti convengono che i minimi retributivi mensili di cui all’art. 36 vengono incrementati a regime di euro 68 riferiti al parametro medio 139,96 (5° livello) e con le seguenti decorrenze:
– 1/5/2017: 40,00 euro
– 1/4/2018: 28.00 euro
Di seguito è riportato il valore dei nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento alle decorrenze indicate, come da tabella degli aumenti parametrati che segue.
Livello |
1/5/2017 |
1/4/2018 |
---|---|---|
Q | 57,37 | 40,16 |
8 | 51,81 | 36,27 |
7 | 47,87 | 33,51 |
6 | 43,92 | 30,75 |
5 | 40,00 | 28,00 |
4 | 37,56 | 26,29 |
3 | 35,14 | 24,60 |
2 | 31,77 | 22,24 |
1 | 28,58 | 20,01 |
Gli adeguamenti dei minimi secondo le decorrenze indicate saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sulla presente ipotesi di accordo.
Livello |
1/5/2017 |
1/4/2018 |
---|---|---|
Q | 2926,19 | 2966,35 |
8 | 2642,54 | 2678,81 |
7 | 2441,55 | 2475,06 |
6 | 2240,33 | 2271,08 |
5 | 2040,09 | 2068,09 |
4 | 1915,61 | 1941,90 |
3 | 1792,17 | 1816,77 |
2 | 1620,14 | 1642,37 |
1 | 1457,67 | 1477,68 |
Welfare contrattuale
La quota dell’incremento salariale complessiva del rinnovo del CCNL destinata al finanziamento del welfare contrattuale di settore è ripartita tra l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa per il caso di morte o invalidità permanente del lavoratore.
A decorrere dall’1/1/2017 le Aziende verseranno al FASIE per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5,00 per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun lavoratore e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di 12,00 euro annui.
A decorrere dall’1/1/2018 le Aziende attiveranno la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni che saranno definite tra le Parti entro il 2017; a tal fine le aziende impegnano un importo mensile in cifra fissa pari a 5 euro per 12 mensilità.
Premio di risultato/produttività
Al fine di incentivare la produttività, la redditività e la competitività delle imprese e di beneficiare della tassazione e/o contribuzione agevolata, una quota dell’incremento salariale complessivo stabilito per il rinnovo del CCNL è destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, secondo criteri e modalità da definire nei relativi accordi, sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese.
La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
L’importo è stabilito in 11,00 euro sul parametro medio contrattuale per 14 mensilità, da erogare sotto forma di “una tantum” in caso di raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/competitività secondo le modalità definite negli accordi aziendali per i premi di risultato, di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, ai termini dell’art. 9 del CCNL ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato; la destinazione di tale importi nei periodi di competenza è la seguente:
Anno di competenza |
2017 |
2018 |
---|---|---|
Importo complessivo parametrato | € 154,00 | € 154,00 |
Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere, con modalità che saranno successivamente definite, ad adeguare i minimi tabellari dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità:
a. In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,72%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di € 11,00;
b. In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 11,00 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato.
Reperibilità
I compensi per il servizio di reperibilità sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, incluso l’impegno telefonico o tramite computer o mezzi analoghi, nello svolgimento del servizio di reperibilità e vengono stabiliti nei seguenti importi giornalieri in cifra omnicomprensivi:
UTILITALIA/Anfida
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UTILITALIA/Anfida |
|
---|---|---|
|
Feriale |
Sab. non lav. e festivo |
1/1/2017 | 21,88 | 29,70 |
1/1/2018 | 21,88 | 30,50 |
Anigas
|
Anigas |
|
---|---|---|
|
Feriale |
Sab. non lav. e festivo |
1/1/2017 | 21,88 | 29,22 |
1/1/2018 | 21,88 | 30,50 |
Indennità maneggio denaro e indennità guida
L’indennità maneggio denaro e l’indennità guida sono state soppresse dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
I lavoratori che alla data suddetta risultano percettori delle indennità di cui ai commi precedenti, comprese eventuali integrazioni derivanti da accordi aziendali stipulati a norma dei CCNL di provenienza, conservano ad personam sotto forma si assegno in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, utile solo agli effetti del TFR, da corrispondersi per 12 mensilità, un importo pari all’80% del valore medio mensile percepito nei 36 mesi precedenti; le assenze per maternità, congedi parentali, malattia e infortunio non possono ridurre l’importo teoricamente spettante di una misura superiore al 10%.
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