Aspetti economici del rinnovo contrattuale Gas-Acqua





11 lug 2017 Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo contrattuale del Settore Gas-Acqua avvenuto lo scorso 18/5/2017, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.


Le Parti concordano che l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2016-2018 risulta costituito dalle seguenti tre componenti:
– Incremento dei minimi
Welfare contrattuale
– Premio di risultato/produttività


Incremento dei minimi


In relazione a quanto previsto per il triennio 2016-2018 dall’ISTAT con riferimento all’indice IPCA (2,72%), le Parti convengono che i minimi retributivi mensili di cui all’art. 36 vengono incrementati a regime di euro 68 riferiti al parametro medio 139,96 (5° livello) e con le seguenti decorrenze:
– 1/5/2017: 40,00 euro
– 1/4/2018: 28.00 euro
Di seguito è riportato il valore dei nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento alle decorrenze indicate, come da tabella degli aumenti parametrati che segue.







































Livello

1/5/2017

1/4/2018

Q 57,37 40,16
8 51,81 36,27
7 47,87 33,51
6 43,92 30,75
5 40,00 28,00
4 37,56 26,29
3 35,14 24,60
2 31,77 22,24
1 28,58 20,01


Gli adeguamenti dei minimi secondo le decorrenze indicate saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sulla presente ipotesi di accordo.







































Livello

1/5/2017

1/4/2018

Q 2926,19 2966,35
8 2642,54 2678,81
7 2441,55 2475,06
6 2240,33 2271,08
5 2040,09 2068,09
4 1915,61 1941,90
3 1792,17 1816,77
2 1620,14 1642,37
1 1457,67 1477,68


Welfare contrattuale


La quota dell’incremento salariale complessiva del rinnovo del CCNL destinata al finanziamento del welfare contrattuale di settore è ripartita tra l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa per il caso di morte o invalidità permanente del lavoratore.
A decorrere dall’1/1/2017 le Aziende verseranno al FASIE per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5,00 per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun lavoratore e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di 12,00 euro annui.
A decorrere dall’1/1/2018 le Aziende attiveranno la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni che saranno definite tra le Parti entro il 2017; a tal fine le aziende impegnano un importo mensile in cifra fissa pari a 5 euro per 12 mensilità.


Premio di risultato/produttività


Al fine di incentivare la produttività, la redditività e la competitività delle imprese e di beneficiare della tassazione e/o contribuzione agevolata, una quota dell’incremento salariale complessivo stabilito per il rinnovo del CCNL è destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, secondo criteri e modalità da definire nei relativi accordi, sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese.
La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
L’importo è stabilito in 11,00 euro sul parametro medio contrattuale per 14 mensilità, da erogare sotto forma di “una tantum” in caso di raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/competitività secondo le modalità definite negli accordi aziendali per i premi di risultato, di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, ai termini dell’art. 9 del CCNL ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato; la destinazione di tale importi nei periodi di competenza è la seguente:







Anno di competenza

2017

2018

Importo complessivo parametrato € 154,00 € 154,00


Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere, con modalità che saranno successivamente definite, ad adeguare i minimi tabellari dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità:
a. In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,72%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di € 11,00;
b. In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 11,00 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato.


Reperibilità


I compensi per il servizio di reperibilità sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, incluso l’impegno telefonico o tramite computer o mezzi analoghi, nello svolgimento del servizio di reperibilità e vengono stabiliti nei seguenti importi giornalieri in cifra omnicomprensivi:


UTILITALIA/Anfida












 

UTILITALIA/Anfida

 

Feriale

Sab. non lav. e festivo

1/1/2017 21,88 29,70
1/1/2018 21,88 30,50


Anigas












 

Anigas

 

Feriale

Sab. non lav. e festivo

1/1/2017 21,88 29,22
1/1/2018 21,88 30,50


Indennità maneggio denaro e indennità guida


L’indennità maneggio denaro e l’indennità guida sono state soppresse dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
I lavoratori che alla data suddetta risultano percettori delle indennità di cui ai commi precedenti, comprese eventuali integrazioni derivanti da accordi aziendali stipulati a norma dei CCNL di provenienza, conservano ad personam sotto forma si assegno in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, utile solo agli effetti del TFR, da corrispondersi per 12 mensilità, un importo pari all’80% del valore medio mensile percepito nei 36 mesi precedenti; le assenze per maternità, congedi parentali, malattia e infortunio non possono ridurre l’importo teoricamente spettante di una misura superiore al 10%.





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