Assegnazione agevolata ai soci anche in contabilità semplificata




Le società in contabilità semplificata possono beneficiare della disciplina agevolativa di assegnazione dei beni ai soci, anche se, in sede contabile, non annullano le riserve di bilancio (Agenzia Entrate – risoluzione 27 luglio 2017, n. 100/E).

Il regime agevolato consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili (diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività) e beni mobili (non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa) iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% (elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione) da applicare sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.


Ai fini dell’assegnazione e ai fini di un corretto comportamento contabile della società, devono essere annullate le riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Ne consegue che ai fini dell’assegnazione agevolata, devono esserci riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Tali regole contabili non sono però applicabili qualora, in determinati casi, i criteri di bilancio non richiedono l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità. È il caso delle società a contabilità semplificata che pur non provvedendo ad annullare le riserve derivanti dall’assegnazione dei beni ai soci, possono comunque beneficiare, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, della disciplina agevolativa.





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