L’Agenzia delle entrate con provvedimento 04 luglio 2017, n. 125650 ha pubblicato le disposizioni attuative relative allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.
Le istituzioni finanziarie (banche, società, imprese di assicurazione, ecc.) italiane tenute alla comunicazione sono tenute entro il 18 settembre 2017 all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”).
I soggetti obbligati alle comunicazioni già iscritti, alla data del 18 settembre 2017, nella sezione “REI Indagini” con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione “REI FATCA/CRS”, la casella di posta elettronica certificata già presente, alla data, nella sezione “REI Indagini”.
Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione, le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono avvalersi di fornitori terzi di servizi, ferma restando la responsabilità di dette Istituzioni per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi. Nella fase di trasmissione della comunicazione firmata dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il fornitore terzo di servizi assume il ruolo di nodo FTP, il linea con le regole dell’infrastruttura informatica SID (Sistema di Interscambio Dati) e delle regole tecniche.
I soggetti che effettuano le comunicazioni annuali devon recare le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
b) le informazioni relativi alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati;
c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).
La comunicazione annuale è trasmessa dai soggetti obbligati, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo. La comunicazione annuale relativa all’anno 2016 è trasmessa dai soggetti obbligati entro il 21 agosto 2017.
L’Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.
L’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione, comunica la segnalazione di errore all’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del Registro Elettronico degli Indirizzi. Gli errori possono essere corretti dall’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a seguito di una comunicazione ovvero su iniziativa spontanea dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.
La comunicazione correttiva, da parte dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, degli errori viene trasmessa entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
I soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono i file contenenti i dati utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..
L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta.
In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non presentata.
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