Sono soggetti alla TARSU i locali di autosalone e autofficina, anche se producono rifiuti speciali non assimilabili (Corte di Cassazione – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18101).
La Cassazione rigetta il ricorso della società contribuente, in relazione all’avviso di pagamento emesso dal comune per la TARSU, avverso l’accoglimento dell’appello proposto dall’ente contro l’annullamento di primo grado.
Per la ricorrente il giudice d’appello non ha riconosciuto la spettanza dell’esenzione totale riguardo a locali di autosalone e autofficina, malgrado vi si producessero rifiuti speciali non assimilabili.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato, “esso sottintende che la previsione sulla non assimilabilità contenuta nell’art. 195, comma 2, lett. e, d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, fosse d’immediata applicazione, ma ciò contrasta col rinvio che la previsione stessa faceva alla decretazione ministeriale, incaricata di definire i «criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani»; conferma indiretta si trae dall’art. 1, comma 184, I. 296/2006, che, nelle more della disciplina attuativa, ha reso ultrattivo il regime di assimilabilità su base regolamentare delineato dal d.lgs. 22/1997 (ultrattività prorogata dall’art. 1, comma 166, I. 244/2007); la previsione di non assimilabilità è stata infine specificamente abrogata (art. 14, comma 46, d.l. 201/2011, conv. I. 214/2011), il che non significa che la sua attuazione prescindesse dalla norma secondaria, ma solo che il legislatore ha voluto eliderla dai criteri da attuare.”.
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