Chi è già in possesso di un’abitazione acquistata con il beneficio dell’imposta ridotta anche se inidonea a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia non può usufruire dell’aliquota IVA agevolata sull’acquisto di un nuovo immobile nello stesso comune (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI – Ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione la CTR ha respinto il ricorso del contribuente contro la decisione che revocava l’aliquota Iva agevolata cd. prima casa applicata su un immobile acquistato nel 2008, per violazione dell’art. 1, nota II-bis della Tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/86, poiché le finalità dell’art. 1, lett. c) della tariffa Parte Prima sono quelle di escludere dal beneficio dell’imposta ridotta colui che di questo beneficio ne abbia già goduto in precedenza.
Il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota lI-bis cit., in quanto l’impedimento sarebbe escluso in caso di possidenza di una casa soggettivamente “inidonea a soddisfare i concreti bisogni abitativi del contribuente” (come nella specie l’immobile acquistato in comproprietà nel 1992, con la stessa agevolazione, per le sue ridotte dimensioni rappresentate nel ricorso).
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato, poiché entrambe le doglianze fanno leva su un formante giurisprudenziale calibrato su fattispecie normativa diversa da quella applicabile nel caso di specie, ossia sulla lett. b), piuttosto che sulla lett. c) della Nota II-bis cit., cui la Tab. A, parte II, n. 21, allegata al d.P.R. 633/72 espressamente rinvia.
La Nota II bis dell’art. 1, Prima parte, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente ratione temporis, così recita: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (…) devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza (…) La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…)”.
È dunque evidente che, ai sensi della summenzionata lett. c), l’acquirente dell’immobile agevolato non potrà invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per altro immobile. Il legislatore con la Nota 2 bis all’art. 1, Parte I, Tariffa 1, allegata al D.P.R. n. 131 cit., ha voluto mantenere la possibilità che il contribuente potesse “in vita” usufruire più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto subordinandolo alla condizione di non essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni; condizione, quest’ultima, che invece ricorre pacificamente nella fattispecie in esame; in altri termini, i presupposti impeditivi di cui alle menzionate lett. b) e c) sono diversi, ed il fatto che ai fini della lett. c) non rilevi (come invece vorrebbe il ricorrente) la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto, in precedenza già acquistato con il regime agevolato, è testimoniato dal riferimento che la lett. c) — a differenza della lett. b) — fa anche alla “nuda proprietà”, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo.
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