Con la recente Risoluzione n. 86/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo gratuito (successione o donazione) di un abitazione diversa da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo della agevolazioni “prima casa”, può richiederle nuovamente purché risulti dall’atto l’impegno a rivendere, entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato, l’immobile preposseduto.
IL CASO
Con riferimento alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se il soggetto che ha già acquistato un’unità immobiliare a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni, può reiterare la fruizione dei benefici prima casa in relazione alla stipula di un successivo atto di donazione di un’abitazione, diversa da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
DISCIPLINA AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione, dettata, ai fini dell’imposta di registro, in caso di acquisto a titolo oneroso, trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito.
Ricorrendone i presupposti, infatti, il contribuente può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione.
A tal fine devono essere rispettati i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dal Testo Unico delle Imposte di registro. Tra queste la dichiarazione resa nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
CHIARIMENTI DEL FISCO
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precedentemente chiarito che l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla “prima casa”, in considerazione della diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.
In particolare, la titolarità di un’abitazione acquistata a titolo gratuito mediante successione o donazione con l’agevolazione “prima casa”, non esclude la possibilità di fruire del regime di favore “prima casa” nell’ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, poiché la norma agevolativa non richiama, tra le previsioni agevolative che impediscono la reiterazione dell’agevolazione, quella stabilita in caso di acquisto a titolo gratuito con le agevolazioni.
Viceversa in caso di acquisto di abitazione per successione o donazione, quando già si possiede altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, la reiterazione del beneficio è esclusa. In tal caso, infatti, devono essere rispettate le condizioni, che escludono la fruizione dell’agevolazione se si possiede altra abitazione acquistata con i benefici “prima casa” secondo le previsioni del T.U.R. applicate all’acquisto a titolo oneroso.
D’altra parte, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2016, il contribuente il quale risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni “prima casa”, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla “prima casa di abitazione” in occasione della stipula dell’atto di donazione, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l’anno dal nuovo acquisto l’immobile preposseduto.
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