Codici tributi, finanziamenti agevolati per eventi sismici e calamitosi




In arrivo i codici tributo “6878” e “6879” per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il recupero, da parte dei soggetti finanziatori dei contributi erogati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia e dei contributi concessi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 03 luglio 2017, n. 84/E).

I contributi previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato.
In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione, oppure, mediante la cessione del credito, il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di cui trattasi, si istituisce il seguente codice tributo:
– “6878” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189”.
Il codice tributo deve essere esposto nella “Sezione Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.
Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive avviene con le modalità del finanziamento agevolato.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione. Le predette somme possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito; il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di cui trattasi, si istituisce il seguente codice tributo:
– “6879” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizzano gli stessi codici tributo istituiti per il recupero in compensazione del credito d’imposta, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.
Le suddette indicazioni sono applicabili anche ai finanziamenti concessi in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Per quanto precede, a decorrere dal 20 luglio 2017 è soppresso il codice tributo “5060”, denominato “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori, importi residui del c/vincolato a seguito di revoca totale o parziale ovvero di altre cause estinzione anticipata del finanziamento agevolato concesso in seguito agli eventi sismici del 6.04.2009 Abruzzo. In tal caso, per la restituzione delle suddette somme sono utilizzati i codici tributo “6820” e “6821”.





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