Come funziona il “Libretto famiglia”




Con l’art. 54bis della L. n. 96/2017, è stato reintrodotto il lavoro occasionale per le famiglie modificandone sostanzialmente la disciplina. Vediamo cosa si intende per “Libretto Famiglia”, come funziona e quali adempimenti comporta.


Il cd. “Libretto Famiglia” è un libretto nominativo prefinanziato acquistabile da ciascun utilizzatore persona fisica, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso la piattaforma informatica INPS, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
– piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
– insegnamento privato supplementare.
Le differenze con i precedenti voucher utilizzati in ambito familiare – come ribadito nella circolare esplicativa della Fondazione studi Cdl n. 8/2017 – sono sostanziali, in quanto in passato erano richiesti esclusivamente requisiti di carattere economico senza ulteriori condizioni in ordine al committente ovvero alle attività cui poteva essere adibito il lavoratore. Nel dettaglio, il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
– € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Accanto ai limiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati, sono previsti limiti economici a carico sia dell’utilizzatore sia del prestatore. Si tratta degli elementi che consentono di definire, dal punto di vista legislativo, una prestazione lavorativa di natura occasionale. Si considerano infatti prestazioni di lavoro occasionali, le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
– compensi fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
– compensi fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
– compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.In caso di superamento del limite di compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore di tale limite di importo, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.


Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Il pagamento del libretto di famiglia avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica oppure presso gli uffici postali. È possibile effettuare i pagamenti anche utilizzando il modello di versamento F24, ma non sarà possibile in questo caso ricorrere all’istituto della compensazione dei crediti.
Possono operare ai fini del libretto di famiglia sia i Consulenti del Lavoro sia gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge; nonché gli enti di patronato.
Non è prevista alcuna comunicazione preventiva come invece è stato stabilito per il contratto di prestazione occasionale.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.


A seguito della comunicazione, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Attraverso la piattaforma informatica, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.





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