Comunicazione telematica dati fatture: chiarimenti del Fsco





Integrazioni e variazioni della comunicazione, periodo di riferimento, fatture fuori campo IVA e fatture cointestate, sono alcuni degli argomenti sui quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiariment fornitoi ha fornito elle Faq pubblicate con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017.


Le risposte ai quesiti formulati dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware e da altre associazioni di categoria, vanno ad integrare i chiarimenti già forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 2017, per la corretta compilazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.




























OGGETTO CHIARIMENTI
Integrazione e rettifica della comunicazione Viene chiarito che è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il 15° giorno dal termine di adempimento. In tal caso, è possibile ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo, versando la sanzione ridotta.
Periodo di riferimento La comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Quindi, ad esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre.
Per le “fatture ricevute”, invece, il periodo di riferimento, quindi la “competenza”, sono riferiti al valore della data di registrazione del documento.
Fatture emesse degli “autotrasportatori” I dati delle fatture emesse degli autotrasportatori che hanno optato per il differimento della registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, devono essere indicati nella comunicazione assumendo come periodo di riferimento la data di registrazione. In tal caso, una volta acquisiti i dati, il sistema segnala l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma la segnalazione è prodotta in automatico per motivi meramente tecnici, senza alcuna conseguenze sulle elaborazioni future.
Fatture ricevute (DTR) e bollette doganali Viene chiarito che i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. Tuttavia, limitatamente all’anno 2017, laddove il software utilizzato non supporta in modo automatizzato la gestione di tali informazioni con riferimento al cedente/prestatore extracomunitario, è possibile valorizzare detti campi con valori convenzionali. In particolare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA><IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA><IdCodice> con una sequenza di undici “9”.
Variazioni dati anagrafici Qualora nel corso del periodo di riferimento (trimestre/semestre), il soggetto mittente, i fornitori e i clienti cambino le informazioni anagrafiche (denominazione, nome, cognome, sede) è possibile indicare direttamente quelli più aggiornati a disposizione. Peraltro, qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. Fanno eccezione le fatture emesse in forma semplificata per le quali rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.
Codifica “tipo documento” Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.
Codifica delle operazioni – In caso di registrazione di fatture acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972 il codice natura è “N2”;

– In caso di esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine il codice natura è “N3”;


– In caso di acquisti intracomunitari effettuati occorre riportare il codice natura “N3” per le operazioni “non imponibili” e il codice natura “N4” per le operazioni “esenti”.


– I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (regime fiscale di vantaggio o forfetario) vanno compilati indicando il codice natura “N2”.

Fatture “cointestate” Viene esclusa la possibilità di emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).

Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” deve essere effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.





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