Le imprese e i soggetti iscritti nel Registro Imprese della Camera di commercio competente per territorio che non hanno versato il diritto annuale entro lo scorso 30 giugno, entro lunedì 31 luglio 2017, possono provvedere al relativo pagamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (Ministero sviluppo economico – Nota n. 183730/2017).
Per coloro che non provvederanno entro lunedì al relativo pagamento o in misura insufficiente, si applica la sanzione amministrativa dal 30% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto; è possibile regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso.
Per coloro che invece provvederanno al versamento in questi giorni, il suddetto deve essere effettuato con modello di pagamento unificato F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle somme dovute esclusivamente mediante modalità telematiche:
– direttamente, dopo essersi muniti del codice Pin e della Password mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura F24 on-line (INTERNET). A tal proposito si precisa che i soggetti abilitati al servizio Internet per l’invio delle dichiarazioni fiscali, devono utilizzare i medesimi codice Pin e Password anche per il modello F24 on-line;
– tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
– mediante l’home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
Il versamento va eseguito compilando la sezione “Ici ed altri tributi locali”, indicando in corrispondenza della colonna:
– Codice ente/codice comune: la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento;
– Codice tributo: 3850;
– Anno di riferimento: l’anno per il quale compete il versamento;
– Importi a debito versati: la somma corrispondente al diritto annuale dovuto.
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