DL n. 50/2017: reclamo e mediazione




Il D.L. n. 50/2017 ha apportato modifiche a diverse disposizioni in questa sede si indicano quelle apportate all’articolo 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, concernente disposizioni in materia di reclamo e mediazione. (AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 05 luglio 2017, n. 75042/R.U.)

La legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ha apportato modifiche anche all’articolo 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, concernente disposizioni in materia di reclamo e mediazione.
Il decreto legge ha innalzato il valore delle liti reclamabili da ventimila a cinquantamila euro. Detto innalzamento del valore delle liti reclamabili trova applicazione per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Si estende inoltre anche agli agenti della riscossione, che concludono la mediazione o accolgono il reclamo, l’applicabilità delle disposizioni che prevedono la responsabilità nelle ipotesi di dolo.
Infine, si esclude espressamente dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.
L’occasione del recente intervento normativo trattato in epigrafe è propizia per dare altresì conto che, in relazione ad alcune problematiche di natura interpretativa sorte a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, recante: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, si era provveduto a consultare l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il comma 2 dell’articolo 17 bis prescrive che il ricorso notificato non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica del medesimo, termine ultimo entro il quale deve concludersi la fase amministrativa.
In proposito, dalle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, emerge che, qualora la fase amministrativa del reclamo/mediazione dovesse definirsi con un provvedimento notificato al contribuente prima dei novanta giorni, quest’ultimo potrà costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza dei novanta giorni previsti al comma 2 dell’art.17 bis del D. Lgs n. 546/1992, mentre l’Agenzia ne avrà a disposizione sessanta, sempre decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni.
In relazione al contenuto dell’accordo di mediazione si rammenta che lo stesso deve contenere gli importi, i termini e le modalità di pagamento (unica soluzione o rateazione). Al riguardo, al fine di scongiurare possibile contenzioso, l’Avvocatura Generale dello Stato ha raccomandato di prevedere, in sede di definizione dell’accordo di mediazione con il contribuente, specifiche clausole pattizie nelle quali sia precisato che le spese sostenute per la conclusione dell’accordo debbano essere interamente compensate tra le parti.





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