DURC regolare e recupero dei benefici normativi e contributivi




Si forniscono istruzioni in ordine al possesso del DURC ai fini del recupero dei benefici normativi e contributivi.


Dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto, per accedere ai benefici suddetti è principalmente necessario il possesso del DURC, oltre che degli altri obblighi previsti dalla legge e dal CCNL che il datore deve in ogni caso osservare.
Rispetto al termine di 15 giorni per la regolarizzazione del Durc, non trova applicazione anche nell’ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni (D.M. 30 gennaio 2015) che costituiscono cause ostative al rilascio del cit. documento, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. In queste ipotesi, il godimento dei benefici normativi e contributivi in parola è precluso per i determinati periodi. In particolare, il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.
Relativamente all’accertamento di violazioni relative agli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e dei CCNL nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le agevolazioni sono legate al singolo rapporto di lavoro e all’assunzione di determinate categorie di soggetti.
Ne deriva che, diversamente dal Durc, le violazioni di legge e/o di contratto assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Tali violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili.





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