L’Ente Bilaterale Artigianato Campania ricorda che entro il 17 luglio c.a. scadono i termini per il pagamento dei contributi dovuti al fondo EBNA/FSBA da effettuarsi con il modello F24 e rende disponibile la consultazione del “Nuovo Piano Sanitario 2017 per i dipendenti” delle prestazioni erogate dal fondo sanitario obbligatorio San.Arti.
La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:
– quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;
– quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA.
– la percentuale è incrementata di 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore.
La quota di contribuzione in cifra fissa pari a Euro 7,65 mensili è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
Il versamento della contribuzione a FSBA, avviene indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda e si applica, pertanto, anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, caratterizzando e rendendo unico il sistema di tutele offerto dal comparto dell’artigianato.
Le quote versate mediante F24 vanno inserite nell’UNIEMENS. Tramite questo documento l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni.
Nel caso di mancata riconciliazione dei dati F24 e UNIEMENS tale diritto non è più garantito.
Per accedere alle prestazioni definite dal Comitato di Gestione dell’EBAC a beneficio delle aziende e dei loro lavoratori, l’azienda dovrà aver regolarmente versato le quote degli ultimi 12 mesi.
Imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale
Un particolare regime contributivo a FSBA trova applicazione in caso di imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs n. 148/2015 (artt. 10 e 20).
Per queste imprese, in considerazione del contemporaneo assoggettamento al sistema di integrazione salariale dell’Inps, non è dovuta la contribuzione a FSBA ma solo a EBNA con le seguenti particolarità:
– è dovuta la quota fissa pari a 125 euro annui frazionata in 12 quote mensili di 10,42 euro per ogni lavoratore in forza. Si precisa, a tale riguardo, che la quota fissa di 10,42 euro mensili deve comunque essere versata applicando le nuove regole descritte nei punti precedenti e non quelle previgenti (es. particolarità relative a lavoratori part-time, apprendistato, ecc.);
– non è dovuta la quota variabile destinata a FSBA.
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