Edilizia Parma – Ipotesi di accordo: Settore Industriale





Siglato, il 6/7/2017, tra l’Unione Parmense Degli Industriali – Sezione Costruttori Edili, il Gruppo Imprese Artigiane, la Confartigianato Imprese Apla, la CNA Provinciale di Parma e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl e la Feneal-Uil di Parma, l’accordo integrativo da valere per le imprese edili Industriali e Artigiani che operano nella provincia di Parma


L’accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2017, ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.


SETTORE INDUSTRIALE


Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Le parti, in attuazione del disposto di cui all’art. 38 dell’accordo nazionale 1/7/2014 per il rinnovo dei CCNL di settore, convengono, di confermare, per l’anno 2017, l’elemento variabile della retribuzione (EVR), introdotto dalla contrattazione nazionale, da intendersi quale premio di risultato che prevede l’erogazione di aumenti salariali per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati.
II premio (EVR), per sua natura variabile ed avente la caratteristica dell’incertezza nell’erogazione e indeterminatezza nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori, territoriali ed aziendali, oltre individuati.
In sede territoriale, l’EVR sarà collegato all’andamento congiunturale del settore nel suo complesso a livello provinciale, come rilevato sulla base degli indicatori di produttività, qualità e competitività oltre specificati.















Indicatore territoriale

Incidenza ponderale

1) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile 30%
2) Monte salari denunciato in Cassa Edile 30%
3) Ore denunciate in Cassa Edile 20%
4) Rapporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile 20%


Le parti in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 1/7/2014, convengono che la misura di EVR è pari al 4% da calcolarsi sui minimi in vigore alla data dell’1/7/2014.
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti indicatori territoriali pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’importo annuo, come sopra determinato.
Per l’erogazione dell’EVR a livello aziendale si richiama quanto previsto in materia dalla contrattazione nazionale. In particolare, determinato, come sopra, l’EVR a livello territoriale, ogni impresa procederà alla verifica dei seguenti due indicatori aziendali.







Indicatore Aziendale

1) Ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati l’indicatore aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro).
2) Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge.


Qualora i suddetti due indicatori risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’impresa provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale. Qualora solo uno dei suddetti indicatori risulti negativo, nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR esclusivamente nella misura del 30% di quanto stabilito a livello territoriale. Laddove a livello territoriale sia stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30%, l’impresa che si trovi ad avere un indicatore negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%. Qualora entrambi gli indicatori risultino negativi nulla è dovuto.


Trasporto
A decorrere dall’1/1/2018 ai lavoratori che risiedono oltre 3 Km dal luogo di lavoro o di abituale ritrovo e che siano impossibilitati ad usufruire dei servizi pubblici di trasporto per cui si renda necessario l’impiego di mezzi propri verrà corrisposta un’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, riparametrata sulla base degli indici inflattivi, stabilita come segue: fino a 3 Km nessun rimborso; fino a 5 Km euro 0,69 al giorno; fino a 10 Km euro 1,22 al giorno; fino a 20 Km euro 2,28 al giorno; fino a 30 Km euro 3,41 al giorno; oltre i 30 Km 4,29 al giorno.





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