Con la recente Sentenza n. 31900 del 3 luglio 2017, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’omesso versamento dei contributi all’Enasarco da parte del preponente non costituisce reato penale, come previsto invece per i rapporti di lavoro dipendente. Tale violazione è solo sanzionata in via amministrativa.
FATTO
In relazione al mancato versamento alla fondazione ENASARCO delle ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisionali emesse dagli agenti di commercio, è stato contestato al preponente il reato di omissione contributiva previsto per i rapporti di lavoro dipendente.
La norma stabilisce, in particolare, che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032, se l’importo omesso è superiore a euro 10.000. È dovuta, invece, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Al riguardo i giudici della Suprema Corte hanno preliminarmente evidenziato:
– che la norma fa espresso riferimento alle ritenute previdenziali e assistenziali riguardanti rapporti di lavoro subordinato, mentre quello di agenzia rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo o al più di lavoro parasubordinato;
– che la competenza in caso di omissione contributiva relativa al rapporto di agenzia è di competenza esclusiva della Fondazione Enasarco, secondo la specifica disciplina che regola le funzioni della fondazionen stessa.
D’altra parte a decorrere dal 2012 l’omesso versamento dei contributi all’Enasarco da parte del preponente è stato depenalizzato, secondo la previsione del regolamento ENASARCO, secondo il quale i preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti in relazione al rapporto di agenzia sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In ogni caso, la sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “l’omesso versamento dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio non configura il reato di omissione contributiva, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa da parte della Fondazione Enasarco sulla base delle specifiche prerogative di vigilanza attribuite alla Fondazione stessa”.
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