Fornito chiarimenti in materia di spese in tecnologie digitali ammissibili al contributo del 3,575% annuo (Ministero dello Sviluppo Economico – Faq 24 luglio 2017).
Il contributo maggiorato al 3,575% annuo si ottiene se i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” di cui all’allegato 6/A, devono – senza eccezioni – essere dotati delle seguenti caratteristiche:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due su tre delle seguenti caratteristiche:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Infine, i beni materiali dichiarati dall’impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B e non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono – in nessun caso – essere ammessi al contributo come investimenti ordinari.
Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l’impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.
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