Firmato il decreto ministeriale sull’interruzione temporanea dell’attività di pesca con il sistema strascico per l’anno 2017. La legge di Stabilità ha previsto per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione, non imputabile alla volontà dell’armatore, l’attivazione della misura sociale straordinaria consistente in un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
L’interruzione temporanea dell’attività di pesca riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca.
Tale sospensione, non imputabile alla volontà dell’armatore, comporta per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea, l’attivazione della misura sociale straordinaria prevista dal comma 346, articolo 1 della Legge di stabilità 2017, le cui modalità attuative saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro.
Nel dettaglio, per le navi da pesca di cui sopra, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre del corrente anno.
Per le navi da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termo li è disposta l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 28 agosto al 08 ottobre del corrente anno.
Per le navi da pesca, abilitate alla pesca costiera locale, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre del corrente anno.
Per le navi da pesca, abilitate alla pesca costiera ravvicinata, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 31 luglio al 29 agosto del corrente anno ed è disposta l’interruzione obbligatoria di ulteriori 10 giorni lavorativi anche non consecutivi da effettuarsi a scelta dell’armatore, previa comunicazione scritta all’Ufficio marittimo di iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Per le navi da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Civitavecchia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dall’11 settembre al 10 ottobre del corrente anno.
Per le navi da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi da Livorno a Imperia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 02 ottobre al 31 ottobre del corrente anno.
Per le navi da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.
Entro il giorno di inizio del fermo, devono essere depositati presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile.
Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell’Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest’ultima.
L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi. Tale divieto non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima.
Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti, per i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.
In deroga alle disposizioni di cui al decreto in argomento, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura può autorizzare l’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.