Con riferimento al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
Il fondo in parola, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito, tra cui assegni ordinari d’importo pari all’integrazione salariale.
Lo stesso fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;
b) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale;
c) in via emergenziale, all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, di specifici trattamenti, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
Orbene, al fine di contenere fenomeni di “tiraggio” e garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi. Dette domande saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
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