Forniti chiarimenti sulla sicurezza e sulla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione dei fuochi artificiali (Ministero interno – circolare n. 10693/2017).
In occasione dell’accensione dei fuochi acquatici devono essere rispettate le distanze minime di sicurezza. In particolare, i suddetti fuochi acquatici possono essere accesi solo in siti autorizzati a tal fine e che consentano lanci in direzione apposta al pubblico per garantire una maggior tutela della pubblica incolumità.
Gli spettacoli possono aver luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento degli stessi avvenga in modalità di assoluta sicurezza.
Sui siti di sparo, la loro idoneità è condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela dell’incolumità delle persone e dell’ambiente. Qualora l’esecuzione di talune manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di particolare complessità, l’autorità, che rilascia l’autorizzazione, può preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all’esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo.
Va detto che l’osservanza di tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza.
Al termine dell’esecuzione dello spettacolo, il pirotecnico deve inoltre provvedere alla bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o inesploso. Le evidenti difficoltà che si possono incontrare nelle acque marine o interne, non devono comunque precludere l’obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente. Pertanto, il pirotecnico che richiede l’autorizzazione allo sparo deve presentare, in via preliminare, un documento che descrive le operazioni di bonifica che si intendono svolgere.
Relativamente alle emissioni sonore, gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non devono superare i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
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