Ai fini IMU, è soggetto all’imposta che possiede un garage in un comune diverso da quello dell’abitazione principale (Corte di Cassazione – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15668)
La Suprema Corte rigetta il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR, relativa un avviso di accertamento IMU emesso per l’assoggettabilità a imposta di un garage sito in un comune differente dall’abitazione principale di proprietà del contribuente e in cui risiedeva, ritenuto dallo stesso asservito al vincolo pertinenziale.
Secondo la Cassazione, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso”
Nel caso di specie, l’immobile che il contribuente dichiara di aver asservito ad altro di sua proprietà è un garage sito in un comune differente da quello dell’abitazione, pertanto, la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di “radicali trasformazioni” per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell’agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva. D’altra parte, manca nella presente vicenda, il requisito della contiguità spaziale; né risulta dal ricorso l’esistenza di quel vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage.
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