Il cumulo dei periodi assicurativi presso l’Inps



Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vi è la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Orbene, l’Inps fornisce l’aggiornamento delle istruzioni al riguardo, nonché chiarimenti su aspetti non trattati in precedenza.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del cumulo, lo stesso interessa i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché della gestione separata. Destinatari sono sia i lavoratori che in tutte le elencate gestioni abbiano il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia quelli che, pur essendo in possesso di contribuzione anteriore, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del contributivo. Eventuali periodi posseduti presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso le forme assicurative prima elencate, esclusivamente ai fini del diritto. La facoltà di avvalersi del cumulo è preclusa a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.
I trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi sono: la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità, la pensione indiretta ai superstiti e, dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata. Resta fermo che i trattamenti conseguiti in cumulo costituiscono un’unica pensione, alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati con il sistema di calcolo contributivo, compresi i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione. L’assegno ordinario di invalidità non rientra tra le prestazioni conseguibili.
Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue, alternativamente, al perfezionamento dei seguenti requisiti:
a) età anagrafica di cui all’art. 24, co. 6, del D.L. n. 201/2011, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore; un requisito contributivo pari ad almeno 20 anni, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente; importo della pensione non inferiore all’importo soglia, ovvero 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
b) età anagrafica pari a 70 anni, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore, ed un requisito contributivo pari ad almeno 5 anni di contribuzione “effettiva”, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente.
Nelle ipotesi in cui i soggetti che si avvalgono del cumulo siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.
Il diritto alla pensione anticipata in cumulo si consegue al perfezionamento dei seguenti requisiti alternativi:
a) età anagrafica pari a 63 anni, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore; requisito contributivo pari ad almeno 20 anni di contribuzione “effettiva”, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, quelli sovrapposti temporalmente; importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale;
b) requisito contributivo di cui all’art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti.
Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico; nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.
Il cumulo della contribuzione è previsto anche per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In tale contesto, la domanda di pensione di inabilità in cumulo rappresenta un’alternativa, a richiesta dell’interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi. Anche per tale fattispecie, la misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle Casse professionali. In particolare, ai fini della misura della pensione di inabilità in cumulo, l’importo riferito all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato (pari all’importo dell’assegno di invalidità) deve essere determinato senza tener conto dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, mentre l’importo della maggiorazione deve essere determinato tenendone conto, considerato che detta maggiorazione è rapportata all’anzianità contributiva maturata dall’interessato.
Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo è calcolato interamente con il sistema contributivo. L’importo è determinato “pro rata”, sicché ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, alle rispettive aliquote e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o redditi di riferimento. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono considerati tutti i periodi assicurativi versati e/o accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Al pagamento della pensione in cumulo, comprensivo del pro-rata delle varie gestioni coinvolte nel cumulo, provvede la gestione Inps che ha istruito la domanda.





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