Il finanziamento soci per cassa nasconde ricavi in nero



Con la recente Sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha accolto la tesi del Fisco, secondo il quale, le operazioni di versamenti in contanti effettuati dai soci nelle casse della società, seguiti a brevissima distanza dal prelevamento di identici importi, senza la prova documentata di una improvvisa crisi di liquidità, nascondono ricavi non contabilizzati.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società, recuperando a tassazione:
– i finanziamenti soci effettuati per cassa, sul rilievo che le operazioni di versamento e prelievi di cassa, operati dai soci in rapida successione cronologica, senza che fosse documentata alcuna crisi imprevista di liquidità della società, dovevano ritenersi una modalità di occultamento di ricavi non contabilizzati rinvenienti dall’attività della società;
– le spese per acquisto carburante documentate mediante schede irregolari, poiché prive della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio nonché della annotazione per ciascun veicolo rifornito dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre.
Il ricorso del contribuente è stato accolto dai giudici tributari con decisione riformata dalla Corte di Cassazione.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Con riferimento all’indeducibilità del finanziamento soci, i giudici della Suprema Corte hanno accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, nell’ipotesi di operazioni di versamento e prelievi di cassa, operati dai soci in rapida successione cronologica, senza alcuna documentata crisi imprevista di liquidità della società, si presume l’esistenza di ricavi non contabilizzati. In tal caso, spetta al contribuente l’onere di provare la regolarità delle operazioni, e non all’Amministrazione finanziaria che le movimentazioni di cassa si riferiscono a ricavi non contabilizzati per operazioni in nero.
Inoltre, con riferimento alle spese di carburante per autotrazione, la Corte di Cassazione ha precisato che tali acquisti devono essere documentati attraverso l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello approvato, contenenti specifiche informazioni, tra cui la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento, e l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre. L’adempimento di tali prescrizioni costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di carburante, restando esclusa la possibilità di soluzioni similari.





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