Il nuovo accordo per i Lavoratori Edili del Settore Artigiano di Parma



L’accordo di rinnovo siglato per i lavoratori edili della provincia di Parma il giorno 6 luglio 2017, oltre al settore industriale, disciplina anche quello artigiano, di cui si riportano le principali novità

L’accordo sottoscritto il 6/7/2017, tra l’Unione Parmense degli Industriali – Sezione Costruttori Edili, il Gruppo Imprese Artigiane, la Confartigianato Imprese Apla, la CNA Provinciale di Parma e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl e la Feneal-Uil di Parma, decorre dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2017, ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

SETTORE ARTIGIANO


 


Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Il premio EVR per sua natura variabile ed avente la caratteristica della incertezza nella erogazione e indeterminatezza nella sua misura sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori specificatamente riferiti al settore artigianato e individuati nell’allegato 2 dell’accordo siglato.
Le parti procederanno nel corso di specifico incontro da tenersi nel mese di Marzo di ciascun anno di vigenza del presente contratto integrativo al raffronto degli indicatori di cui sopra su base triennale effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Nell’ambito del raffronto, ai fini della determinazione dell’EVR, questo sarà riconosciuto nelle seguente misure percentuali dell’importo massimo EVR stabilito a livello provinciale:
– 1 parametro pari o positivo 13%
– 2 parametri pari o positivi 27%
– 3 parametri pari o positivi 50%
– 4 parametri pari o positivi 80%
– 5 parametri pari o positivi 100%.
L’EVR sarà corrisposto in numero massimo quattro rate da riconoscersi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di erogazione al personale in forza a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Esso competerà in misura intera ai lavoratori in servizio per l’intero anno di riferimento e sarà riproporzionato in caso di assunzione in corso d’anno (la frazione di mese superiore ai 15 gg sarà computata come mese intero).
Le parti convengono che per quanto concerne l’anno di competenza 2016 l’EVR sarà sostituito da una erogazione una tantum pari a € 65,00 lordi da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2017.
L’EVR sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente lavorato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancor che in virtù di più contratti a termine con la medesima Impresa (la frazione di mese superiore ai 15 gg sarà computata come mese intero).
Ai lavoratori con contratto part-time l’EVR sarà riconosciuto in proporzione all’orario di lavoro concordato. Per quanto concerne gli apprendisti l’EVR verrà loro corrisposto con la percentuale in atto al momento dell’erogazione.
Assenze dal lavoro dovute ad aspettativa non retribuita non daranno diritto alla maturazione dell’EVR limitatamente ai periodi in cui non vi è erogazione della retribuzione.


Trasferta Operai
A decorrere dall’1/1/2018, all’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 4 km dai confini territoriali del comune di assunzione sarà corrisposta – in aggiunta al rimborso di eventuali spese vive necessarie e documentate inerenti lo spostamento e (nel caso di utilizzo del proprio mezzo) il rimborso Kilometrico secondo le tariffe ACI – un’indennità giornaliera a titolo di diaria – che si intende comprensiva di quella prevista dal vigente CCNL – nella seguente misura a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo:
– € 7,60 giornalieri per distanze da 4,1 a 15 km
– € 8,64 giornalieri per distanze da 16 a 40 km
– € 10,80 giornalieri per distanze da 41 a 60 km
– € 12,00 giornalieri per distanze da 61 a 80 km
– € 14,00 giornalieri per distanze da 81 a 120 km


Trasferta Impiegati:
All’impiegato occasionalmente o temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità a piè di lista le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre all’impiegato deve essere corrisposto: nel caso di pernottamento fuori sede un’indennità giornaliera del 25% sull’ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); nel caso di mancato pernottamento fuori sede e la missione si protragga per l’intera giornata, un’ indennità dei 25% sull’ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l’impresa provveda all’alloggio e/o al vitto, corrisponderà all’impiegato in missione, in luogo dell’indennità del 25% di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.





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