Il socio uscente resta obbligato col Fisco fino alla pubblicazione del recesso



Con la recente Ordinanza n. 17150 dell’11 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del socio uscente, per le obbligazioni tributarie di una società in nome collettivo, si estingue soltanto dopo aver portato a conoscenza del Fisco, con le forme di pubblicità previste dalla legge, il recesso.

FATTO


L’Amministrazione finanziaria ha accertato nei confronti del contribuente un maggior reddito da partecipazione, in seguito alla rideterminazione del reddito in capo alla società in nome collettivo di cui, sulla base degli archivi del Fisco, risultava socio nel periodo d’imposta accertato.
Il contribuente ha eccepito la propria estraneità in ragione del recesso dalla società operato, secondo le disposizioni del codice civile, con comunicazione ai soci risalente a due anni prima dell’anno d’imposta accertato.
L’eccezione è stata respinta dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha osservato che l’atto relativo alla cessione, benché antecedente, in realtà risultava registrato l’anno successivo a quello oggetto di accertamento.


DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa tributaria nei confronti del contribuente, affermando che il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità con mezzi idonei, secondo le disposizioni del codice civile, non è opponibile ai terzi; in tal caso il recesso non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario.
In particolare, i giudici della Corte Suprema, hanno precisato che secondo la previsione del codice civile il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima. Tale previsione ha portata generale, e perciò applicabile sia alle obbligazioni di origine negoziale, che a quelle che trovano la loro fonte nella legge, come le obbligazioni tributarie.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria, ma che nei confronti dei terzi quello scioglimento del rapporto prende data solo dal momento in cui diventa ad essi opponibile, per effetto di adeguata pubblicità.






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