Illegittimita l’onerosità per le domande di ricongiunzione 1° luglio – 30 luglio 2010




L’Inps – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale – ha recepito la non onerosità delle domande di ricongiunzione presentare dal 1° al 30 luglio 2010.


L’art. 12, co. 12 septies D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è intervenuto sul disposto del primo comma dell’art. 1, L. n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS, introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione. Con successiva circolare Inps è stato conseguentemente disposto che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche la ricongiunzione ai sensi dell’art. 1, co. 1, L. n. 29/1979 sarebbe avvenuta a titolo oneroso.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con recente sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 12, co. 12-septies, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che alle ricongiunzioni si applichino «le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge».


La questione sottoposta al vaglio costituzionale non attiene alla ragionevolezza del nuovo regime oneroso di ricongiunzione ma all’efficacia retroattiva della nuova disciplina nel circoscritto arco temporale che dal 1° luglio 2010 si estende fino al 30 luglio 2010. Difatti, la disposizione esaminata, aggiunta in sede di conversione del D.L. n. 78 del 2010, è entrata in vigore il 31 luglio del 2010. La Corte ha quindi rilevato che nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, la norma censurata “…vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda (…) L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n. 122 sono entrate in vigore”.
In conclusione, la dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame va limitata al periodo 1° luglio – 30 luglio 2010. Ne consegue che le domande di ricongiunzione presentate nel periodo dall’01 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della L. n. 122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.
Le domande in argomento, presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.





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