L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 14 luglio 2017, n. 92/E ha chiarito che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia possono avvalersi degli incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero.
Ai sensi del vigente articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Questi emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Nella risoluzione in oggetto il professore istante, ordinario presso l’Università italiana, trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica presso l’Università del Regno Unito per un periodo di quattro anni consecutivi, a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ha chiesto se possa fruire di tali agevolazioni.
Per legge i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
L’istituto dell’aspettativa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi, se goduta in modo frazionato, già determinati dall’inizio della sospensione stessa. Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.
In considerazione degli effetti sospensivi che l’istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, si ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale possono avvalersi delle agevolazioni sopra esposte, sussistendo le altre condizioni richieste.