L’Inps non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta.
La Corte d’appello territoriale ed il Tribunale di prime cure avevano ritenuto illegittimo il recupero operato dall’Inps delle somme erogate ad un lavoratore a titolo di indennità di mobilità, ordinandone la restituzione. In pratica, in entrambi i gradi di giudizio, era stata accolta la domanda del lavoratore che aveva richiesto di accertare di non aver percepito alcuna somma dal precedente datore di lavoro a titolo di mancato preavviso e, quindi, di dichiarare l’illegittimità della richiesta di rimborso avanzata dall’Inps nei suoi confronti.
In Cassazione propone ricorso l’Inps, contestando che l’accertamento dell’obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l’indennità sostitutiva di preavviso in favore del lavoratore collocato in mobilità in esito all’espletamento della relativa procedura, comporta il differimento del pagamento dell’indennità di mobilità all’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo di preavviso ragguagliato a giornate, a prescindere dal fatto che tale indennità sia stata o meno concretamente corrisposta dal datore di lavoro.
Per la Suprema Corte, il ricorso è infondato, visto che in tema di indennità di mobilità la normativa di riferimento rinvia a quella disciplinante l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, la quale differisce la decorrenza dell’indennità alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore di lavoro. Ne consegue, perciò, che l’Istituto non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta.
Link all’articolo originale