Federmeccanica con circolare del 21 luglio, fornisce indicazioni sugli adempimenti tecnici e normativi per le coperture sanitarie integrative di Metasalute a decorrere dall’1/10/2017
La circolare di Federmeccanica è rivolta alle associazioni territoriali, che dovranno far pervenire a tutte le aziende metalmeccaniche associate le indicazioni necessarie per consentire alle imprese di registrarsi a MetaSalute e di mettere in copertura sanitaria i lavoratori dipendenti a cui si applica il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti a partire dal 1° ottobre del 2017.
L’accordo di rinnovo del 26/11/2016, infatti, ha previsto che dall’1/10/2017 tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL di settore, non coperti da alcuna polizza sanitaria integrativa aziendale, devono essere iscritti dalle imprese al fondo sanitario nazionale di categoria MetaSalute e dalla stessa data, entreranno in copertura assicurativa.
Pertanto, a partire dal 4 settembre 2017, le imprese interessate, dovranno procedere alla registrazione sul sito www.fondometasalute.it alla sezione “Registrazione aziende”, e quindi comunicare le anagrafiche dei lavoratori da mettere in copertura.
Per consentire le iscrizioni dei lavoratori, a partire dal giorno 4 del mese di settembre 2017 le aziende che hanno alle proprie dipendenze lavoratori non coperti da polizze sanitarie integrative aziendali dovranno registrarsi sul sito www.fondometasalute.it alla sezione “Registrazione aziende”presente sulla home page del sito al fine di generare le credenziali per l’accesso all’area riservata all’interno della quale si dovranno inserire le anagrafiche dei lavoratori da mettere in copertura.
Imprese con dipendenti coperti e dipendenti non coperti da polizze aziendali
Le imprese che hanno una polizza aziendale contrattata o riconosciuta unilateralmente che non copre tutti i lavoratori, sono tenute ad iscrivere a MetaSalute, a decorrere dal 1° ottobre 2017, i lavoratori privi di copertura assicurativa, mentre per i lavoratori già coperti, si procederà ad una armonizzazione dei contenuti della polizza eventualmente già contrattata al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura, non inferiore a 156 euro annui entro il 31/12/2017.
Si ricorda che la norma contrattuale prevede la contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/5/2016 con analoghe condizioni reddituali.
Qualora in aggiunta ai 156 euro annui a carico dell’azienda fosse prevista una contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore lo stesso potrà, a scadenza della polizza sanitaria, optare per l’iscrizione a MetaSalute.
Alla scadenza della polizza unilateralmente riconosciuta dalle imprese i lavoratori potranno optare per l’iscrizione a MetaSalute.
Imprese con soli lavoratori coperti da polizze aziendali
Le aziende nelle quali tutti i lavoratori sono coperti da polizze aziendale, non dovranno procedere ad alcuna registrazione.
Se poi, intendano comunque far aderire i loro dipendenti a MetaSalute con decorrenza delle prestazioni sanitarie dal 1° gennaio 2018, devono preventivamente registrarsi sul sito del Fondo e comunicare entro il 30 novembre 2017 i flussi anagrafici.
Lavoratori con diritto alla copertura sanitaria
Come previsto dal verbale di accordo 26/11/2017, le imprese dovranno mettere in copertura sanitaria i lavoratori non in prova:
– a tempo indeterminato compresi i part-time;
– con contratto di apprendistato;
– con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
– a domicilio.
La copertura sanitaria spetta, all’interno delle suddette casistiche, anche ai lavoratori in aspettativa per malattia, ai lavoratori sospesi interessati dall’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della NASPI.
Resta salva la facoltà di ogni singolo lavoratore, benché il pagamento sia a totale carico dell’impresa, di non aderire a MetaSalute. In tale ipotesi la rinuncia dovrà essere prodotta in forma scritta e consegnata al datore di lavoro.
Contribuzione e modalità di pagamento
Come previsto dall’accordo 26 novembre 2016, a decorrere da ottobre 2017 le aziende dovranno versare mensilmente a MetaSalute 13,00 euro per ogni lavoratore iscritto.
Si ricorda che il contributo è a totale carico delle aziende ed è sempre dovuto in misura piena.