Istituito, con accordo siglato il 5/7/2017, tra le Associazioni Datoriali: SMI Sistema Moda Italia, Assocalzaturifici Italiani, Aimpes, Anfao, Assospazzole, Assoscrittura, Assogiocattoli e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, “SANIMODA”, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda.
Parti del Fondo
Le Parti Istitutive del Fondo Sanimoda precisano che potranno aderire all’Accordo istitutivo del Fondo stesso, non assumendo comunque la qualità di “Parte istitutiva”, le organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto i CCNL dei comparti della Moda. Ciò al fine della partecipazione alla elezione degli organi del Fondo ed al Comitato Paritetico del Fondo.
Settori contrattuali
Il nuovo Fondo Sanimoda, sulla base delle parti istitutive dell’accordo appena siglato, è destinato all’assistenza sanitaria dei lavoratori dei seguenti settori industriali della Moda:
– Abbigliamento – Tessili Industria
– Calzature Industria
– Cuoio e Pelli Industria
– Fotoincisori Tessili
– Giocattoli Industria
– Occhiali Industria
– Penne, Spazzole e Pennelli Industria.
Scopo del Fondo
Il Fondo ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai propri iscritti e al loro nucleo familiare, se iscritto, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di assistenza sanitaria integrativa e secondo le modalità, i requisiti, le condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento dei Fondo.
Iscritti
Sono iscritti al Fondo in qualità di Associati:
– i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL;
– le imprese che applicano i CCNL vigenti per gli addetti all’industria della Moda;
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL di cui al comma precedente.
Possono inoltre essere destinatari e beneficiari delle prestazioni dei Fondo, i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente ì conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento del Fondo.
Contributi
Il Fondo provvedere ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
1) la contribuzione versata dalle imprese, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL e da eventuali integrazioni derivanti da accordi di secondo livello
2) la contribuzione volontaria versata da ciascun lavoratore per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare.
Saranno fatti salvi, inoltre, eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell’atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o solo ad alcune categorie di essi, una copertura sanitaria comportante una contribuzione pari o superiore ai contributi base previsti dai singoli CCNL.
I piani sanitari predisposti dal Fondo potranno anche essere plurimi e distinti per livelli di prestazioni, proporzionalmente alla contribuzione definita.
Prestazioni
II Fondo eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime rimborsuale o in regime di convenzionamento diretto con gli erogatori sanitari, per lo più integrative a quelle garantite dal SSN secondo i termini e le modalità previste dai piani sanitari, dal Regolamento del Fondo e dal nomenclatore.
Il diritto all’erogazione delle prestazioni previste dal Fondo presuppone che le contribuzioni dovute siano in regola, secondo quanto stabilito dalle procedure del Regolamento del Fondo.