Le condizioni di indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore in trasferta
In tema di infortunio del lavoratore in missione e/o trasferta, tutti gli eventi occorsi, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. Peraltro, poiché la missione/trasferta è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro, gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Infine, per l’infortunio occorso all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente, esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione: in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta, e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa; in secondo luogo, poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha al contrario nella propria abitazione.