Infortunio sul lavoro durante la temporanea per precedente infortunio



Il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell’imprenditore, escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno subito nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell’Inail di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore, ma non comporta, di per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’Inail.

La vicenda giudiziaria riguarda il caso di un lavoratore che durante la fruizione dell’indennità di temporanea per un precedente infortunio, si era posto alla guida di un trattore agricolo che ribaltandosi gli aveva procurato le lesioni, per cui la Corte di appello aveva accolto l’appello dell’Inail contro la sentenza di primo grado, disconoscendo l’indennizzabilità del secondo infortunio. In particolare, secondo il giudice del gravame, trovandosi il lavoratore in un periodo di inabilità per precedente infortunio, era venuta a mancare l’occasione di lavoro e si configurava invece un’ipotesi di rischio elettivo, ossia di un atto volontario ed arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative. In Cassazione ricorre il lavoratore lamentando che la Corte aveva affermato un concetto di rischio elettivo diverso da quello pacificamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza secondo cui questo ricorre quando per libera scelta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che l’ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa.
Per la Suprema Corte il motivo del ricorso è fondato. Difatti, da consolidato orientamento di legittimità, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di “occasione di lavoro” e non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore. Sebbene la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento di certo illecito, ciò non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo).





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad