Si forniscono precisazioni in ordine al regime sanzionatorio in caso di omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie e della loro tardiva presentazione, con particolare riferimento all’ipotesi dell’evasione.
Il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell’omissione contributiva; al contrario, l’evasione è collegata ai casi di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero con l’intenzione specifica, del datore, di non versare i contributi o premi, occultando rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
Al riguardo, la giurisprudenza, relativamente l’ipotesi dell’evasione, ha precisato l’elemento oggettivo dell’occultamento non solo indica l’assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni” ma ricorre anche nell’ipotesi di denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero. Il mancato invio (occultamento) all’Inps delle denunce mensili, adempimento funzionalmente diretto a consentire a quest’ultimo la conoscenza mensile o periodica del proprio credito contributivo, impedisce in concreto di disporre degli elementi idonei a definire l’obbligo dell’imposizione.
Dal nesso funzionale tra denunce obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti deriva che l’omessa o infedele denuncia integra un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni nel quale è possibile individuare il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dall’elemento psicologico dell’intenzionalità previsto dalla norma, necessario a ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’evasione.
L’elemento psicologico può quindi influire sulla valutazione del comportamento omissivo riportando lo stesso nell’alveo dell’ipotesi meno grave qualora il soggetto inadempiente sia in grado di provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell’intento fraudolento.
Con riferimento all’intento fraudolento, successiva giurisprudenza ha affermato testualmente che “l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato”. Dunque, la consolidata giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.
Resta a carico del datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento “perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti”.
Link all’articolo originale