INPS: indicazioni sull’esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro (1/2)




INPS: indicazioni sull’esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro (1/2)



Si forniscono alcune indicazioni con riferimento all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.


La legge di stabilità 2017 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.
In particolare, al fine di beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro devono assumere a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste (negli istituti tecnici e professionali, almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi istruzione e formazione professionale, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L
’esonero può altresì trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.


Nel dettaglio, il beneficio in parola si applica ai datori di lavoro imprenditori e non (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.). Dunque, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici. Sono invece esclusi dall’applicazione del beneficio: le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti riguardanti gli operai agricoli e di lavoro domestico. Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato, l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina).
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.





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