INPS: indicazioni sull’esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro (2/2) Si forniscono alcune indicazioni con riferimento all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, tra cui:
– l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
– l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti ad aree svantaggiate;
– l’incentivo “Occupazione sud”;
– l’incentivo “Occupazione giovani”.
L’esonero, invece, è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
– l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
– l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Il beneficio è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione di:
– premi e contributi dovuti all’INAIL;
– contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
– contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà;
– contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
– contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
– contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
– contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua, da rapportare al singolo periodo di paga mensile (3.250,00 / 12 = euro 270,83). La contribuzione eccedente la soglia mensile può formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima su base annua. La durata dell’esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, disponibile dall’11 luglio all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it). In particolare, occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso.
Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’Inps calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la disponibilità della risorse; in caso di esito positivo, l’Istituto informerà il datore di lavoro che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo. Quindi, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’incentivo è fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.
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