Come noto, a far data dal 1° gennaio 2014, all’Inps è attribuita la gestione diretta delle attività già di propria competenza ma gestite, sulla base di specifica Convenzione, dapprima dalle Casse marittime, successivamente dall’Ipsema e da ultimo dall’Inail. Orbene, al fine di agevolare l’armonizzazione delle lavorazioni sul territorio nazionale, nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema, l’Inps divulga i principali orientamenti assunti in relazione alla tutela della malattia, in riscontro ai quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali coinvolte.
Riguardo al calcolo della prestazione a tutela della malattia, le indennità sono attualmente erogate nelle percentuali di legge, sulla base della denuncia delle retribuzioni effettuata dal datore di lavoro a tale fine. Tuttavia, la categoria di lavoratori del settore marittimo presenta evidenti specificità retributive, con una molteplicità di voci riconducibili alla contrattazione collettiva nazionale di settore, integrata dalla contrattazione aziendale e dai contratti di lavoro individuali che prevedono bonus economici erogati sulla base delle professionalità possedute e delle responsabilità di bordo. Tanto premesso, le Strutture territoriali devono effettuare gli opportuni supplementi istruttori per l’acquisizione, presso il datore di lavoro, di elementi di dettaglio riguardo al contratto aziendale, se presente, nonché ai contratti individuali di arruolamento, alle lettere di incarico e a ogni altra documentazione utile allo scopo di agevolare le verifiche amministrative. All’esito dell’istruttoria, qualora i datori di lavoro abbiano ottemperato all’obbligo di documentare le voci retributive, le somme verranno valorizzate per il calcolo della prestazione. Diversamente, la Struttura territoriale competente comunicherà al lavoratore l’esclusione dal calcolo delle prestazioni delle voci retributive non adeguatamente documentate, fornendone la motivazione.
Anche nel caso di lavoratori marittimi percettori di trattamento pensionistico, il diritto alle prestazioni di malattia non compete per gli eventi insorti successivamente alla data di estinzione del rapporto di lavoro, anche se la malattia ha avuto inizio entro il termine di copertura assicurativa, pari a 28 giorni. Invece, per la categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in virtù della permanenza del rapporto di lavoro anche dopo lo sbarco, sussiste la compatibilità tra trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa e il diritto alle indennità a tutela della malattia.
Relativamente alla compatibilità tra le indennità per inabilità temporanea ai marittimi e l’assegno di invalidità, è prevista la riconoscibilità dell’indennità per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità. Nel caso di trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente, per la gente di mare sono previste regole specifiche. In particolare, per l’iscrizione alla 1°e alla 2°categoria sono previsti specifici requisiti, taluni dei quali riferiti all’idoneità fisica, la cui perdita comporta la cancellazione dalle matricole della gente di mare; per l’iscrizione alla 3°categoria sono invece previsti requisiti meno incisivi. Un lavoratore marittimo di 1°e 2° categoria, avente i requisiti di legge, può ottenere la pensione di inabilità alla navigazione previo accertamento sanitario effettuato dalle Commissioni mediche, per gli altri lavoratori marittimi l’accertamento è effettuato dall’Inps. Tanto premesso, è possibile riconoscere al lavoratore titolare di pensione di inabilità alla navigazione, qualora iscritto nella 3°categoria della gente di mare, il diritto alle prestazioni temporanee di malattia eventualmente spettanti. Laddove però lo stesso venga iscritto nelle matricole della gente di mare di 1°o di 2°categoria, la pensione deve essere revocata con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa.
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