Si forniscono alcune istruzioni sulle prestazioni familiari supplementari per gli orfani di cittadini UE.
Con riferimento alle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani, la cui erogazione è prevista solo in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, si può verificare la circostanza in cui l’Inps possa ricevere una domanda di prestazioni orfanili anche se la normativa nazionale non le prevede; in questo caso, l’Inps deve fare da tramite al fine di consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia.
La domanda di prestazioni (modello SR174) può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione di reversibilità, direttamente alla Struttura Inps di residenza (o di domicilio) oppure per il tramite di un Ente di Patronato; può anche essere presentata con invio tramite il canale PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno AR, allegando sempre copia del documento d’identità in corso di validità. A seguito di tale richiesta, le Strutture territoriali Inps dovranno attivare le opportune verifiche e intraprendere un flusso di scambio di formulari specifici per la comunicazione delle informazioni necessarie alla definizione della domanda.
Qualora il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in più di uno Stato membro tra quelli che prevedono tali prestazioni, l’Inps dovrà verificare qual è l’Istituzione competente all’erogazione della prestazione che è quella in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza.
Dopo aver ricevuto le informazioni dalle Istituzioni interpellate, la Struttura territoriale Inps che ha in carico la gestione della domanda individuerà l’Istituzione con competenza prioritaria cui invierà la domanda con il formulario previsto; nello stesso tempo, ne darà comunicazione a ciascuna delle Istituzioni coinvolte. Invece, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in un solo Stato membro, l’Inps dovrà inviare direttamente i formulari all’Istituzione nazionale del medesimo Stato membro.
Dopo aver ricevuto il formulario contenente la domanda, l’Istituzione estera potrà erogare le prestazioni orfanili direttamente sul conto del richiedente.
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