IRAP: illegittima la cartella per omesso versamento se l’imposta non è dovuta



Con la recente Sentenza n. 16747 del 7 luglio 2017, i giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento emessa all’esito del controllo formale della dichiarazione IRAP di un avvocato, presentata con imposta a debito, ma non versata per mancanza del presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento nei confronti del professionista (avvocato) all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dell’IRAP, presentata dallo stesso con imposta a debito, non versata.
La pretesa era fondata sulla sussistenza dei presupposti per la soggezione all’imposta, in ragione dei dati dichiarati dallo stesso contribuente.
Su ricorso del professionista, i giudici tributari hanno dichiarato la legittimità della cartella di pagamento, affermando che:
“a prescindere dall’assoggettabilità dell’IRAP da parte del contribuente, dalla documentazione prodotta dall’ufficio, anche sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, lo stesso nell’anno in esame ha sostenuto spese per l’acquisto di beni strumentali e per beni immobili di un certo importo e corrisposto a terzi compensi per euro 10.000. Il contribuente, ha dichiarato l’importo IRAP senza però provvedere al relativo versamento e, quindi, è corretto l’operato dell’ufficio che ha rilevato l’omesso versamento. Il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento e, successivamente, se dimostrava di averne diritto, avrebbe potuto chiederne il rimborso”.

APPLICAZIONE DELL’IRAP AD UN PROFESSIONISTA


Secondo il consolidato principio affermato in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione in materia di applicazione dell’IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
A tal fine, il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; al riguardo, si è più recentemente chiarito come il detto requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, affermando il principio secondo il quale:
“l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato della dichiarazione non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione”.
In tema di IRAP, in particolare, qualora non sia stato effettuato il versamento del tributo stesso lasciando poi spirare il termine di decadenza per il rimborso, è possibile contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi l’assoggettamento ad imposta più gravoso di quello previsto dalla legge.
Nella fattispecie, sulla base del consolidato principio affermato in giurisprudenza in materia di applicazione dell’IRAP sull’attività di lavoro autonomo, i giudici hanno rilevato l’assenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto di applicazione dell’imposta, nell’attività svolta dal professionista sostenendo spese per l’acquisto di beni strumentali e per beni immobili di un certo importo e nonché compensi a terzi per euro 10.000.
Per effetto dell’accertata esclusione dall’assoggettamento all’IRAP, dunque, deve ritenersi illegittima la richiesta di pagamento dell’imposta avanzata dall’Amministrazione Finanziaria, ancorché formulata sulla base della dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, atteso che lo stesso non può, a causa di un errore, essere assoggettato ad un carico tributario più oneroso di quello previsto dalla legge.






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