Paga l’Irap l’agente di commercio, se la collaborazione continuativa alla sua attività apporta un valore aggiunto non conseguibile con il solo suo apporto lavorativo (Corte di cassazione – ordinanza 06 luglio 2017, n. 16742).
Il presupposto impositivo dell’Irap, rappresentato dalla sussistenza di una autonoma organizzazione, ricorre qualora il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del contribuente e colpisce quella parte aggiuntiva di reddito derivante dalla presenza di una struttura organizzativa esterna che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività dello stesso contribuente.
In tal senso è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il contribuente ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale che si viene a realizzare rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
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