Non paga l’IRAP il medico di base convenzionato con il SSN che impiega personale dipendente non occasionale, in particolare una sola dipendente con mansioni di infermiera – segretaria (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2017, n. 18250).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione la CTR della Toscana ha accolto l’appello proposto da una dottoressa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Grosseto, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la dottoressa aveva presentato per l’IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2008.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3 comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione pur a fronte dell’utilizzazione da parte della contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente non occasionale per gli anni di riferimento.
Sennonché è stata accertato che nella fattispecie in esame si è trattato della collaborazione di una sola dipendente con mansioni di infermiera – segretaria.
A ciò consegue che la pronuncia impugnata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione sezioni unite 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo del suddetto tributo ricorre invece quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene pertanto rigettato.