In materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia, infortunio, etc), nella quantificazione della retribuzione spettante, il compenso per lavoro straordinario può essere computato qualora ciò sia previsto da specifiche norme, anche di contrattazione collettiva, mediante il riferimento alla “retribuzione globale di fatto”.
Un datore di lavoro proponeva appello avverso una sentenza di primo grado, con la quale lo stesso era stato condannato al pagamento in favore di un proprio dipendente di somme dovute a titolo di differenze derivanti dall’incidenza del compenso straordinario sul calcolo degli istituti contrattuali della tredicesima mensilità, ferie, festività e permessi annui retribuiti, con riferimento a quanto previsto dal CCNL applicabile. La Corte territoriale respingeva il ricorso richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene computabile il lavoro straordinario continuativo, anche se non necessariamente di ammontare identico, negli istituti contrattuali che facciano riferimento ad un nozione di retribuzione globale di fatto ai fini della loro quantificazione. Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando la disamina non congrua del contenuto delle norme contrattuali.
Per la Suprema Corte entrambi il motivo è infondato. In materia, infatti, di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), seppur non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie, il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante il riferimento alla “retribuzione globale di fatto”, ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni ermeneutici contrattuali. Pertanto, una volta stabilito che le norme contrattuali richiamano una nozione di retribuzione globale di fatto, è sufficiente stabilire se il lavoro straordinario abbia un carattere continuativo, il che è stato accertato in base alla buste paga prodotte in giudizio.
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