Jobs act autonomi: congedo parentale e tutela della gravidanza




30 giu 201 La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.


In caso di maternità – ha previsto inoltre il Jobs act autonomi – se c’è il consenso del committente, è possibile la sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
In caso di malattia o di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.


Con riferimento al congedo parentale, poi, dal 14 giugno scorso, alle lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, spetta un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino; i trattamenti economici per congedo parentale, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dall’accredito di almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.





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