La riforma dell’impresa sociale in gazzetta ufficiale




La precedente disciplina dell’impresa sociale contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 viene abrogata e tutti i riferimenti a quest’ultimo decreto si intendono riferiti al recente decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 112 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, n. 167.


 


La qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto in oggetto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività sopra indicate, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e che per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
L’impresa sociale è costituita con atto pubblico, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente decreto e in particolare indicare l’oggetto sociale e l’assenza di scopo di lucro.
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione.
La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell’impresa sociale.
I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Misure fiscali e di sostegno economico:
– gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva;
– non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
– dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data (l’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo e l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali);
– non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data (l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni e l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto e sull’imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali);
– alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, i parametri e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.






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