L’accertamento con presunzioni semplici è legittimato dall’omessa dichiarazione
Con la recente Ordinanza n. 16565 del 5 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi legittimo l’accertamento induttivo del reddito, basato su uno “studio di settore” elaborato localmente dalla Guardia di Finanza con la collaborazione di un associazione di categoria di allevatori, se è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti del contribuente in seguito al verbale della Guardia di Finanza, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando il reddito in modo induttivo sulla base della produttività dell’allevamento ricavata da un’indagine di polizia economica e veterinaria del locale Comando della Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’Associazione provinciale degli allevatori.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, rilevando l’illegittimità dell’atto, in quanto i dati posti a base della verifica e poi dell’accertamento erano ricavati da uno “studio di settore” privo di fondamento giuridico.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato, invece, che l’iter seguito dagli accertatori e il particolare lo strumento utilizzato per determinare la produttività dell’allevamento, deve ritenersi legittimato, secondo la disciplina in materia di accertamento tributario, in considerazione dell’omessa dichiarazione del reddito o più in generale dell’assoluta omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio procede all’accertamento in modo induttivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. L’Amministrazione finanziaria, quindi, è autorizzata a determinare il reddito complessivo del contribuente con facoltà di ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito, risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi, non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio.
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