Non paga l’Irap l’avvocato che esercita la professione senza dipendenti e senza costi di attrezzature particolari, sebbene si avvale dell’aiuto di altri avvocati remunerati (Corte di cassazione – ordinanza 03 luglio 2017, n. 16364).
Il professionista è tenuto al pagamento dell’Irap qualora:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Tali condizioni non si verificano, non sussistendo quindi alcuna soggezione al tributo, quando non risultano a carico dipendenti e costi per attrezzature particolari, sebbene la professione venga espletata con l’ausilio di terzi remunerati con modesti esborsi, trattandosi delle usuali prestazioni di altri avvocati solo domiciliatari o sostituti d’udienza per l’espletamento di attività processuali in sedi lontane o in situazioni di concomitanza o impedimento.
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