I chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro su diversi aspetti della corretta applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Sussistendo i requisiti di legge, anche il personale degli Istituti previdenziali ed assicurativi deve emettere il provvedimento di sospensione, considerato che, essendo conclusa la relativa attività formativa in materia, possiede le medesime competenze e poteri del personale ispettivo dell’INL.
Chiaramente, rileva lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi; di qui, alcune categorie di soggetti, quali gli studi professionali non organizzati in forma societaria, le ONLUS, le ASD, le associazioni culturali, musicali e simili, senza scopo di lucro, sono escluse dall’applicazione del provvedimento.
Il provvedimento va disposto quando si sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Al fine di evitare possibili comportamenti “opportunistici” da parte del datore di lavoro sottoposto ad ispezione, la base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori “in nero”, ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione, va individuata dall’ispettore alla luce della “fotografia” di quanto riscontrato al momento dell’ingresso in azienda. Eventuali soci amministratori non vanno computati nella base di calcolo, attesa la sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività a favore dell’impresa, rivestono la carica di amministratori e sono dotati dei tipici poteri datoriali e coloro che, invece, pur appartenendo alla compagine societaria non dispone di tali poteri gestori. I lavoratori distaccati, pur formalmente in forza presso il distaccante, sono di fatto inseriti nell’organizzazione aziendale del distaccatario, il quale ne coordina l’attività ed esercita nei loro confronti il potere direttivo e di controllo, nonché è responsabile per tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Tanto premesso, i lavoratori distaccati vanno considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e computati nella base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore. In riferimento ai collaboratori familiari, essi non rientrano nella base di computo purchè siano “accidentali” (senza obbligo di assicurazione Inail), nel senso che essi possono aver reso una prestazione una/due volte nell’arco dello stesso mese e complessivamente non superiore a 10 giornate lavorative nell’anno solare, inteso come periodo di 365 giorni, da calcolarsi a ritroso dalla data dell’accesso. E, comunque, devono essere scaduti i termini per effettuare la DNA INAIL (possibile entro 30 giorni). E’ irrilevante che un lavoratore trovato “in nero” risulti assunto con orario pieno presso altro datore di lavoro. Infine, in caso di accertata genuinità della collaborazione autonoma occasionale (mediante elementi raccolti da dichiarazioni, lettere di incarico aventi data certa, notule di richiesta compenso presentate, etc.), pur in assenza di documentazione fiscale (ricevute e modelli F24) o di altri elementi (riscontri contabili e modello 770), che attestino la conoscibilità del rapporto alla Pubblica Amministrazione, non si deve procedere con la sospensione.
Il contratto di apprendistato è un contratto subordinato a tempo indeterminato e, come tale, può essere utilizzato, ricorrendone i presupposti, ai fini della regolarizzazione dei lavoratori. Tuttavia, resta ferma la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo evidentemente accumulato durante il periodo di lavoro “in nero”. La regolarizzazione in costanza dell’accesso ispettivo poi non fa venir meno l’esigenza cautelare sottesa al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e pertanto quest’ultimo va comunque adottato. Al riguardo, infatti, il personale così rinvenuto al momento dell’accesso, non può dirsi effettivamente regolarizzato in assenza di tutti gli adempimenti previsti, che non si esauriscono certamente con la sola comunicazione di assunzione, ma richiedono altresì la consegna della lettera di assunzione e, laddove prevista, la visita di idoneità alla mansione e una attività formativa/informativa.
In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. In quest’ultimo caso, occorre valutare se l’interruzione immediata di determinate attività non determini situazioni di maggior pericolo, ferma restando l’impossibilità di adibire il personale “in nero” al lavoro… (continua)
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