Lavoratori in nero e sospensione dell’attività imprenditoriale (2/2)



 


I chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro su diversi aspetti della corretta applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

(continua) …La notifica del provvedimento di sospensione, in caso di assenza del datore di lavoro e di presenza di soli dipendenti, può avvenire nelle mani di un lavoratore regolarmente assunto, in busta chiusa. In mancanza, l’atto può essere notificato anche a mezzo del servizio postale con raccomandata atti giudiziari, con efficacia del provvedimento differita alle ore dodici del giorno successivo al ricevimento dell’atto. Quanto alla revoca del provvedimento, la stessa va normalmente adottata dal personale che ha proceduto alla sospensione, tenuto a verificare la documentazione necessaria per la regolarizzazione delle violazioni accertate. È comunque sempre possibile che la stessa sia effettuata da altro personale ispettivo o dal dirigente della sede territoriale dell’INL o suo delegato. La notifica della revoca va effettuata nelle stesse modalità indicate per la notifica del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
La revoca presuppone la regolarizzazione dal periodo in “nero” pregresso, nei limiti di quanto accertato al momento dell’emanazione del provvedimento, fermo restando la rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento in sede di emanazione della maxisanzione. In caso di lavoratori extracomunitari “clandestini” e minori illegalmente ammessi al lavoro, è comunque richiesto il pagamento della somma aggiuntiva, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Ed ancora, con esclusivo riferimento ai lavori edili, quelli mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, nonché a ulteriori attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate tramite apposito decreto, la regolarizzazione dei lavoratori comporta una verifica degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione. In particolare, ferma restando l’emanazione della prescrizione obbligatoria:
– rispetto alla sorveglianza sanitaria, va verificata l’effettiva effettuazione della visita medica di idoneità alla mansione specifica; in sua assenza potrà considerarsi tuttavia sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa ma i lavoratori interessati non devono essere adibiti a mansioni lavorative per le quali vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria fino al prescritto giudizio di idoneità;
– quanto alla formazione, è sufficiente che la stessa sia stata programmata in modo da concludersi entro il termine di 60 giorni e sia stata oggetto di richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda;
– quanto all’obbligo informativo, lo stesso va comprovato attraverso esibizione di idonea documentazione (dichiarazione controfirmata dal lavoratore interessato).
In mancanza di regolarizzazione, durante la sospensione dell’attività, il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi ai lavoratori regolari in forza, salvo definitiva cessazione dell’attività. L’attività esercitata in mera modalità self service ed in assenza di lavoratori, non può ritenersi sospesa o cessata. L’inottemperanza al provvedimento di sospensione integra un’ipotesi di illecito penalmente rilevante. Peraltro, laddove in sede di rivisita venga riscontrata la presenza di ulteriore personale “in nero”, in qualunque percentuale, di tale circostanza si deve fare menzione direttamente nel verbale di prescrizione, con il quale si prescrive al contravventore di sospendere l’attività, salvo regolarizzazione di tutti i lavoratori (con l’adozione di una ulteriore maxisanzione).
Infine, è ammissibile anche l’annullamento del provvedimento in autotutela, a prescindere da chi l’abbia elevato (personale ispettivo INL, INPS ed INAIL), da parte del Dirigente dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.






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