La tassazione del reddito da lavoro subordinato dei lavoratori italiani all’estero è generalmente legata alla residenza fiscale dei medesimi, alla durata del distacco ed al soggetto su cui ricade l’onere di erogare le retribuzioni.
Con riferimento all’aspetto fiscale del distacco estero dei lavoratori italiani, va chiarito innanzitutto se un soggetto è qualificato come fiscalmente residente in Italia, ricorrendo anche una sola delle seguenti condizioni:
– iscrizione all’AIRE;
– domicilio nel territorio dello Stato;
– residenza nel territorio dello Stato.
I suddetti requisiti devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta, ossia per un periodo superiore a 183 giorni (184 negli anni bisestili) nell’arco dell’anno solare, non necessariamente continuativi; il requisito può essere verificato soltanto alla fine dell’anno solare. Tanto premesso, se il lavoratore, ai sensi di quanto in precedenza esposto, è residente in Italia, le retribuzioni percepite dal medesimo saranno tassate sia ai sensi della normativa estera sia di quella italiana (sulla base delle retribuzioni convenzionali e con il riconoscimento di un credito d’imposta per le tasse pagate all’estero). Difatti, la durata del distacco superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale implica due ordini di conseguenze.
In primis, non è applicabile la deroga generalmente prevista dalla Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, secondo cui le retribuzioni da lavoro subordinato percepite da soggetto residente in uno Stato (Italia), ma che presta attività lavorativa in Stato estero, sono soggette a tassazione solo nello Stato di residenza (Italia), laddove:
– il soggetto soggiorni nell’altro Stato per un periodo non superiore a 183 gg nel corso dell’anno fiscale;
– le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
– l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Le condizioni, ai fini della deroga, devono sussistere congiuntamente.
In secondo luogo, la durata del distacco determina che l’imponibile fiscale per la tassazione in Italia del reddito prodotto all’estero sia dato dalle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto.
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