Con la recente Sentenza n. 16808 del 7 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento, quale presupposto per l’iscrizione di ipoteca, deve ritenersi sufficiente l’avviso di ricevimento della raccomandata, con l’estratto di ruolo.
FATTO
In seguito al mancato pagamento dei debiti tributari scaduti, notificati con cartella di pagamento a mezzo raccomandata postale, l’Agente di riscossione ha iscritto ipoteca nei confronti del contribuente.
Il ricorso del contribuente per la cancellazione dell’ipoteca è stato accolto dai giudici tributari, i quali hanno osservato che la produzione da parte dell’agente della riscossione delle copie conformi degli avvisi di ricevimento delle cartelle, unitamente agli estratti di ruolo indicativi dei debiti ai quali le cartelle si riferivano, non può ritenersi prova sufficiente dell’avvenuta notificazione della cartelle sottostanti alla iscrizione di ipoteca. A tal fine, affermano i giudici, il concessionario ha l’obbligo di produrre la matrice o la copia della cartella di pagamento, e tale obbligo deve ritenersi sussistente anche oltre il termine di cinque anni e fino a quando l’esattore avrà riscosso il credito in esse indicato. Di conseguenza deve ritenersi priva di rilevanza l’avvenuta esibizione degli estratti di ruolo.
Su ricorso dell’agente di riscossione, tuttavia, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Ribaltando completamente la decisione dei giudici tributari la Corte di Cassazione ha affermato che la prova della avvenuta notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta è costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario che in tal modo conferma di avere ricevuto il plico postale, mentre la circostanza che quel plico contenga effettivamente la cartella di pagamento, sottesa alla iscrizione di ipoteca, è provato dal numero seriale della cartella trascritto nell’avviso di ricevimento e dalla produzione degli estratti di ruolo al quale si riferisce la cartella avente il numero seriale riportato nell’avviso di ricevimento.
Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che secondo consolidato orientamento in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova della avvenuta notificazione è compiutamente assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario, al fine di vincere l’eccezione di omessa notificazione formulata dal destinatario dell’atto, che l’agente della riscossione produca anche la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario.
La cartella di pagamento, poi, si considera ritualmente consegnata al destinatario sulla base di una presunzione di conoscenza, superabile solo con la prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Link all’articolo originale