L’Inps fornisce le prime indicazioni sul contratto di prestazione occasionale e sul Libretto famiglia introdotti dall’art. 54bis della Manovra correttiva 2017.
Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:
– le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
– gli altri utilizzatori, nei limiti previsti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
Sono prestazioni occasionali -secondo la nuova definizione – le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, con riferimento a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, denominata “piattaforma informatica INPS”. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
– direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali;
– avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali.
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
1. dagli intermediari;
2. dagli enti di patronato esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Ciascun utilizzatore persona fisica, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunica- zione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali attraverso uno specifico contratto di prestazione occasionale. Ai fini dell’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del predetto calcolo, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. In particolare, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica;
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età; persone disoccupate; percettori di prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.Non si applica la procedura di diffida.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, egli è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale.
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore (art. 54bis, co. 19, D.L. n. 50/2017 conv. con mod. in L. n. 96/2017).