Licenziamento illegittimo dell’apprendista: non spetta il risarcimento




18 lug 2017 Al lavoratore apprendista illegittimamente licenziato durante il periodo di formazione, non spetta il risarcimento corrispondente alle retribuzioni che avrebbe conseguito sino al termine del periodo formativo (Corte di Cassazione sentenza n. 17373/2017).

Il caso di specie riguarda il ricorso al Tribunale di Torre Annunziata presentato da un dipendente apprendista tornitore, licenziato per ragioni disciplinari, chiedendo al datore di lavoro il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per lavoro straordinario, delle retribuzioni e del TFR che avrebbe percepito lavorando sino alla scadenza del contratto di apprendistato ed il risarcimento del danno derivato dalla mancata formazione.
In primo appello il giudice del lavoro ha accolto la domanda limitatamente al pagamento della indennità risarcitoria derivante dalla accertata illegittimità-inefficacia del licenziamento.
Ancora la società datoriale ha presentato ricorso presso la Corte di Appello di Napoli, rigettato per carenza della prova della preventiva contestazione degli addebiti, ribadendo la correttezza nel discendere dalla illegittimità-inefficacia del licenziamento, il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dal licenziamento al termine del contratto di apprendistato.
Infine in Cassazione è stato rigettato il ricorso presentato dalla la società datoriale, ribadendo il principio di diritto che ha quale immediato effetto la inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine, difatti, il licenziamento dell’apprendista va assoggettato alle forme di tutela di cui all’art. 8 della legge 604/1966 trattandosi di un rapporto a tempo indeterminato.





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